La transazione intervenuta tra paziente e medico dipendente di una struttura ospedaliera non impedisce al paziente di coltivare la domanda risarcitoria anche nei confronti di quest’ultima (Corte di Cassazione – sentenza n. 15216 del 30 maggio 2024)
Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui l’errore del medico-persona fisica costituisce “un mero presupposto di fatto per il sorgere della responsabilità dell’ospedale: e come tutti i presupposti di fatto potrà essere accertato dal giudice incidenter tantum, senza efficacia di giudicato nei confronti del medico”.
La circostanza, pertanto, che il medico abbia transatto la lite con il paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al danneggiato di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell’ospedale; ed ha per sola conseguenza la riduzione del quantum debeatur (da determinarsi coi criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n. 30174/2011).
D’altronde l’ospedale ed il medico rispondono nei confronti del paziente in via tra loro solidale.
La liberazione d’uno dei coobbligati non impedisce di accertare la responsabilità di quest’ultimo nel diverso rapporto tra il danneggiato e i restanti coobbligati, ma comporta unicamente che, nel compiere tale accertamento, il giudice indagherà incidenter tantum sulla esistenza o meno di una condotta colposa da parte del medico.