Responsabilità medica e danno da lucro cessante: l’effetto concreto della morte sulla cessazione dell’attività lavorativa prevale su valutazioni ipotetiche ( Cass. Civ., Ord. 2 luglio 2025, n. 17881)
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17881/2025, torna ad affrontare una delicata questione in materia di responsabilità sanitaria: la configurabilità e la prova del lucro cessante quale voce di danno patrimoniale subito da un congiunto superstite in seguito alla morte del proprio familiare, a causa di malpractice medica.
Nel caso di specie, il decesso del paziente era stato provocato da un errore macroscopico durante un intervento cardiochirurgico, ove i sanitari avevano invertito la cannulazione artero-venosa. L’uomo era deceduto nel giro di circa 40 minuti dall’inizio della circolazione extracorporea, in stato di sedazione profonda.
Oltre alla domanda risarcitoria per i danni morali e non patrimoniali, la vedova agiva anche per ottenere il ristoro del lucro cessante derivante dalla chiusura dell’attività di commercio ambulante che conduceva insieme al marito. La Corte d’Appello di Trieste rigettava questa domanda, ritenendo insufficienti le prove della redditività dell’attività e ritenendo che non si potesse escludere, comunque, una cessazione futura per cause diverse dalla morte del marito.
Investita deal questione, la Suprema Corte ha cassato Cassazione la sentenza d’appello, ritenendo fondarsi la motivazione della corte territoriale su un ragionamento controfattuale errato poiché sostituisce al fatto concreto – la cessazione dell’attività a seguito della morte del marito – uno scenario ipotetico: ovvero che l’attività avrebbe potuto chiudere per altre cause.
La Corte afferma che la causalità giuridicamente rilevante si valuta sulla base dell’evento che si è realmente verificato, non su eventuali scenari alternativi: se l’attività commerciale è cessata dopo la morte del marito (cofondatore e socio), quel dato va valutato come conseguenza diretta e risarcibile, senza “immaginare” che l’attività avrebbe potuto chiudere anche per altre cause.
In particolare, la Cassazione afferma un principio netto:
“L’efficacia causale di una condotta si valuta rispetto al concreto evento verificatosi […] e non rispetto ad un evento ipotetico e futuro”.
Ciò che rileva, dunque, è il nesso eziologico tra la condotta illecita (la malpractice) e l’effettiva cessazione dell’attività, che il giudice del merito avrebbe dovuto approfondire senza spingersi a valutazioni astratte sull’eventualità di una futura chiusura per altre ragioni.
Questa pronuncia ha, pertanto, il merito di precisare il corretto criterio causale per la valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante: non è ammessa una deroga al principio del “nesso concreto ed effettivo” attraverso la proiezione di futuri ipotetici alternativi.
Sotto il profilo probatorio, l’ordinanza richiama l’esigenza di ancorare il giudizio risarcitorio a dati reali, già prodotti in giudizio, e non a generiche valutazioni probabilistiche.
Il passaggio più significativo è la metafora logica secondo cui, così testualmente:
“Come dire che se uccido taluno non è evento rilevante considerato il fatto che avrebbe potuto morire per altro”.
Questo argomento, pur espresso con linguaggio diretto, richiama correttamente il principio di conditio sine qua non e la valutazione differenziale del danno, che deve rimanere saldamente agganciata alla sequenza causale storicamente verificatasi.









