Il termine di “malasanità” è un’espressione di matrice giornalistica usata principalmente nel riferire fatti di cronaca che costituiscono esempi tipici di uno stato di disservizio nel funzionamento delle strutture pubbliche e degli organi sanitari cui è istituzionalmente affidato il compito di provvedere alla salute dei cittadini (a mero titolo d’esempio: danni derivanti dal non corretto utilizzo o funzionamento di un macchinario; ritardo nei soccorsi per carenza di mezzi, etc).
In tutti questi casi, il soggetto danneggiato, ovvero i suoi prossimi congiunti laddove il paziente sia deceduto, possono chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Malpractice medica è il termine inglese utilizzato quando a seguito di un ricovero ospedaliero o di una consulenza medica effettuati con imperizia e/o negligenza dal personale operante all’interno di una struttura sanitaria o da un singolo professionista, il paziente subisce un aggravamento della propria condizione ovvero contrae una nuova patologia.
Chi ritiene di essere stato vittima di un caso di malasanità, deve, dapprima, radunare tutta la documentazione medica relativa alla vicenda (certificati, referti radiografici, copia delle cartelle cliniche) quindi rivolgersi ad un avvocato specializzato in questa delicata materia che gli illustrerà le varie fasi della pratica (dal preventivo vaglio medico-legale alla richiesta di risarcimento danni, sino all’eventuale causa civile qualora non di si addivenisse prima ad un accordo transattivo)
Per danno biologico si intende la lesione temporanea permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
In generale, per danno morale si intende la sofferenza patita da una persona a seguito delle lesioni da questa riportate in un sinistro.
Trattasi del diritto dei prossimi congiunti di una vittima di un sinistro (di qualsiasi genere: stradale, colpa medica, infortunio sul lavoro etc) di richiedere un risarcimento a seguito della scomparsa del proprio caro.
I prossimi congiunti di una persona che ha riportato gravi menomazioni a seguito di un sinistro stradale (o di un intervento chirurgico errato, oppure di un infortunio sul lavoro), hanno diritto di ottenere dai responsabili di tale evento il risarcimento del danno da c.d.. lesione del rapporto parentale (danno consistente nell’irrimediabile, oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti affettivi e relazionali all’interno della famiglia derivante dal grave stato in cui versa il congiunto).
Esso è il danno subito dalla persona deceduta, ove la morte non sia intervenuta contestualmente alle lesioni ma dopo un apprezzabile lasso di tempo, ancorché minimo rispetto al fatto causativo dell’evento.
Tale posta di danno può essere risarcita in favore dei prossimi congiunti del defunto.
E’ una posta di danno che, sovente, può ravvisarsi in casi di responsabilità medica e consiste nella perdita, da parte del defunto, della possibilità di godere di una maggiore durata di sopravvivenza, il che rende irrilevante che l’esecuzione tempestiva di un intervento non avrebbe impedito o contrastato il decorso della malattia se vi era la possibilità che tale decorso, seppur ineluttabile, ne fosse rallentato.
E’ infatti la perdita della possibilità di tale rallentamento che integra anch’essa, di per sé, un danno risarcibile sotto il profilo della lesione del diritto alla salute.
In base all’art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
Tuttavia, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile di risarcimento.
Qualora, poi, il reato si estingua per causa diversa dalla prescrizione, oppure intervenga una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescriverà nel termine breve di due anni “con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
L’indennizzo diretto è la procedura facoltativa attraverso la quale la vittima di un sinistro stradale può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria compagnia assicurativa.
Si può ricorrere a tale procedura soltanto se vi è stata collisione tra non più di due veicoli immatricolati in Italia (regolarmente iscritti al P.R.A, identificati ed assicurati) e se il conducente ha subito delle lesioni che siano di entità ricompresa tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità permanente (c.d. lesioni micropermanenti)
Il passeggero che ha subito delle lesioni a seguito di un sinistro stradale in cui è stato coinvolto il mezzo su cui viaggiava come trasportato gode sempre della tutela assicurativa con cui è assicurato il veicolo stesso a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
L’infortunio “in itinere” si verifica quando il danneggiato/lavoratore rimane coinvolto in un sinistro stradale nel tragitto tra la sua abitazione ed il posto di lavoro.
Nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Italia ma il veicolo responsabile sia stato immatricolato all’estero va inoltrata opportuna richiesta danni all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), il quale fornirà successivamente gli estremi della compagnia assicurativa mandataria per l’Italia con cui trattare la definizione del danno.
A tutela di coloro che hanno subito dei danni in un sinistro stradale ove il mezzo coinvolto non era assicurato oppure non è stato identificato (esempio, “auto pirata”), è stato costituito presso la CONSAP S.p.A- (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) che opera attraverso diverse Compagnie assicuratrici a seconda della regione in cui è avvenuto il sinistro.
L’elenco delle imprese assicuratrici designate è consultabile presso il sito ufficiale della CONSAP (www.consap.it).