Cartella clinica incompleta: la Cassazione conferma che le lacune probatorie non possono ricadere sul paziente Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2026, n. 15608
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15608 del 21 maggio 2026, ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità sanitaria: la carente tenuta della cartella clinica non può trasformarsi in un vantaggio probatorio per il sanitario o per la struttura sanitaria.
La vicenda riguardava una paziente sottoposta per oltre dieci anni a trattamenti odontoiatrici risultati gravemente lesivi. Nel giudizio civile, il risarcimento era stato notevolmente ridotto sulla base di una consulenza tecnica che aveva valorizzato l’assenza di documentazione clinica relativa ai primi anni delle cure.
La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, ricordando che l’obbligo di corretta compilazione e conservazione della documentazione sanitaria grava sul professionista e sulla struttura. Pertanto, quando la documentazione è incompleta o mancante, il paziente non può subirne le conseguenze sul piano probatorio.
Richiamando il consolidato principio della vicinanza della prova, la Cassazione afferma che il danneggiato può ricorrere a presunzioni semplici e ad altri elementi indiziari per dimostrare sia la colpa professionale sia il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno subito.
La pronuncia si inserisce nel solco della recente Cass. n. 1166/2026, che aveva escluso la fede privilegiata delle valutazioni diagnostiche contenute nella cartella clinica, limitandola ai soli fatti materialmente attestati dal sanitario. Letti congiuntamente, i due arresti delineano un orientamento particolarmente significativo: da un lato le valutazioni cliniche annotate in cartella non costituiscono prova legale; dall’altro, le omissioni documentali non possono essere utilizzate per respingere le pretese del paziente.
La decisione conferma così una linea interpretativa orientata a garantire l’effettività della tutela risarcitoria e a impedire che le carenze documentali del debitore della prestazione sanitaria diventino un ostacolo all’accertamento della verità processuale.