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Consenso informato tra forma e sostanza: la Cassazione ribadisce centralità dell’autodeterminazione e onere probatorio della struttura sanitaria (Cass., ord. 07.01.2026, n. 316 e Cass., ord. 10.02. 2026, n. 2968)

Massime

Cass. civ., ord. 7 gennaio 2026, n. 316

In tema di responsabilità medico-chirurgica, il consenso informato richiede che il paziente sia posto in condizione di conoscere in modo completo e specifico le alternative terapeutiche praticabili, la natura, i rischi e le conseguenze dell’intervento; la mera sottoscrizione di un modulo generico non è idonea a dimostrare l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo. È illegittimo fondare la prova del consenso su elementi indiziari estrinseci (rapporto fiduciario, livello culturale, precedenti visite), in assenza di specifica dimostrazione del contenuto delle informazioni rese.

In caso di danno iatrogeno accertato, è illogica la scissione tra la condotta sanitaria e i disagi prolungati sofferti dal paziente, ove tali conseguenze siano eziologicamente riconducibili alla malpractice.

Cass. civ., ord. 10 febbraio 2026, n. 2968

Il consenso informato non può sanare una scelta terapeutica erronea: il paziente, ancorché informato, non è equiparabile al medico nelle valutazioni tecnico-scientifiche. L’allegazione di un consenso orale è inammissibile se generica e priva dell’indicazione puntuale delle informazioni rese. L’onere della prova circa l’adeguatezza dell’informazione grava sulla struttura sanitaria.

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Le due ordinanze in commento si inseriscono nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di consenso informato, rafforzandone i profili sostanziali rispetto a quelli meramente formali.

Con l’ordinanza n. 316/2026, la Suprema Corte censura la decisione di merito che aveva ritenuto provato il consenso informato sulla base di un modulo sottoscritto e di elementi indiziari quali il rapporto fiduciario con il medico e il livello culturale della paziente.

La Cassazione ribadisce che il modulo ha mera funzione documentale e non è sufficiente se generico, specie quando l’intervento comporti effetti irreversibili.

È necessario verificare il concreto contenuto dell’informazione resa, con specifico riferimento alle alternative terapeutiche e ai rischi dell’intervento.

Con l’ordinanza n. 2968/2026, la Corte afferma che il consenso informato non può legittimare una scelta terapeutica errata.

Il paziente non è tecnicamente equiparabile al medico e non può validare un errore scientifico.

Inoltre, la deduzione di un consenso orale è inammissibile se priva dell’indicazione specifica delle informazioni effettivamente fornite.

Le pronunce confermano che il consenso informato non costituisce un adempimento burocratico, ma un processo comunicativo sostanziale, la cui prova grava integralmente sulla struttura sanitaria.

Esse rafforzano la tutela dell’autodeterminazione del paziente e l’esigenza di una informazione completa, personalizzata e tracciabile.