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La Legge n.1/2026 c.d. “Legge Foti” e la responsabilità erariale del medico: il danno è da 1,8 milioni ma il sanitario responsabile paga solo 20.000 euro

1.Il caso

La Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia, presentata il 12 marzo 2026, ha portato all’attenzione degli operatori del diritto sanitario un caso di straordinaria rilevanza pratica: un medico dipendente di un’azienda ospedaliera pubblica aveva fatto effettuare un parto gemellare ad elevato rischio in una struttura priva sia di un reparto di assistenza neonatologica sia di una terapia intensiva neonatale.

L’esito è stato drammatico: entrambi i gemelli sono risultati affetti da tetraparesi spastica in conseguenza di sofferenza neonatale.

Il danno complessivo risarcito ai familiari in sede civile ha raggiunto la ragguardevole somma di € 1.856.745,19.

La Procura erariale, a seguito della soccombenza dell’azienda ospedaliera nel giudizio risarcitorio civile, ha dunque esercitato l’azione di rivalsa nei confronti del medico responsabile.

Qui emerge la novità dirompente introdotta dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 — comunemente nota come Legge Foti — che ha imposto di limitare la pretesa risarcitoria erariale alle sole due annualità stipendiali percepite dal sanitario nell’anno della condotta causativa del danno, risalente al 1991.

Il risultato è paradossale ma giuridicamente ineccepibile alla luce del nuovo quadro normativo: un danno da quasi due milioni di euro si traduce, per il medico, in un esborso di appena circa 20.000 euro.

2. La Legge Foti: struttura e ratio della riforma

La Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, promossa dall’onorevole Foti, ha riformato organicamente il sistema della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici dinanzi alla Corte dei Conti, sostituendo il cosiddetto “scudo erariale” prorogato in via emergenziale per cinque anni consecutivi.

2.1 Il tetto risarcitorio

La norma chiave è quella che fissa il limite massimo della rivalsa erariale, parametrandolo — salvo dolo — al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva.

Si tratta di una scelta legislativa netta, dichiaratamente orientata a ridurre l’effetto deterrente eccessivo sulla classe medica e a combattere il fenomeno della medicina difensiva.

Il tetto operativo, nel caso concreto esaminato dalla Procura lombarda, ha trasformato una passività teorica di quasi due milioni di euro in un onere residuale di poche decine di migliaia.

2.2 Il litisconsorzio necessario dell’assicuratore

Un’ulteriore innovazione processuale introdotta dalla riforma riguarda il litisconsorzio necessario ope legis della compagnia assicuratrice nei procedimenti per danni patrimoniali. L’impresa assicurativa deve essere chiamata obbligatoriamente in causa, con effetti immediati sull’organizzazione del contraddittorio e sui tempi di trattazione.

2.3 L’applicazione immediata ai giudizi pendenti

L’art. 6 della Legge Foti stabilisce l’applicabilità immediata delle nuove norme ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore. Questa scelta di diritto transitorio, pur comprensibile nell’ottica di un’applicazione uniforme, ha generato rilevanti questioni interpretative nelle prime settimane di vigenza.

3. Il nodo sistematico: Legge Foti e Legge Gelli-Bianco

Il caso lombardo si inserisce in un contesto normativo più ampio e assai tormentato, quello del rapporto tra la Legge Foti e la preesistente Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), che costituisce la disciplina speciale della responsabilità sanitaria.

Il conflitto tra i due sistemi non è meramente teorico.

La Legge Gelli-Bianco aveva già disegnato un micro-sistema organico — con propri criteri di colpa grave, propri limiti alla rivalsa (fino a tre annualità), propri obblighi assicurativi e proprie regole processuali — che la Legge Foti interseca senza un coordinamento esplicito.

3.1 La colpa grave medica: fuori dal perimetro Foti?

Il punto più controverso riguarda la definizione di colpa grave introdotta dalla Legge 1/2026.

La Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, in una delle prime pronunce applicative, ha sostenuto che la nuova tipizzazione della colpa grave — per come formulata dalla legge con riferimento agli “atti del procedimento”, alle “norme di diritto” e al “travisamento del fatto” — riguarderebbe esclusivamente l’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione, e non le condotte materiali dei professionisti sanitari.

Se questa interpretazione dovesse consolidarsi, la colpa grave medica rimarrebbe disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco, con il suo regime speciale e i suoi diversi parametri valutativi.

3.2 La questione di legittimità costituzionale

Il dibattito si è già trasferito alla Corte Costituzionale. La Sezione Giurisdizionale della Puglia, con l’ordinanza n. 11 del 25 febbraio 2026 — in un giudizio riguardante proprio un medico — ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della Legge Foti per contrasto con gli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, laddove la nuova definizione di colpa grave non risulta estesa espressamente alle condotte materiali dei sanitari.

La pronuncia della Consulta sarà determinante per stabilire se e in che misura la Legge Foti si applica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

4. Le implicazioni pratiche per il contenzioso sanitario

4.1 Per i medici dipendenti SSN

Il caso lombardo dimostra con evidenza matematica che la Legge Foti offre ai medici dipendenti pubblici uno scudo patrimoniale di fatto quasi assoluto: per danno erariale indiretto (quello derivante dalla rivalsa dell’azienda ospedaliera condannata in sede civile), l’esposizione massima è limitata a due anni di stipendio dell’epoca dei fatti.

Considerato che molti casi di malpractice riguardano condotte risalenti a decenni fa, quando le retribuzioni erano significativamente inferiori, il limite effettivo potrà risultare ancora più ridotto.

4.2 Per le strutture sanitarie pubbliche

Il rischio di rivalsa ridotto non allevia in alcun modo la responsabilità patrimoniale delle aziende ospedaliere e delle ASL, che continuano a rispondere integralmente verso i pazienti danneggiati. In assenza di un’effettiva funzione deterrente della rivalsa sul singolo medico, il presidio principale rimane quello della responsabilità della struttura e del sistema assicurativo pubblico.

4.3 Per i pazienti

La riforma non tocca i diritti risarcitori dei pazienti nei confronti delle strutture pubbliche, che restano invariati. Tuttavia, la riduzione dell’esposizione personale del medico potrebbe avere, nel lungo periodo, effetti indiretti sulle dinamiche della medicina difensiva e sulla propensione al rischio dei professionisti sanitari.

5. Rilievi critici

Il caso illustrato dalla Procura lombarda solleva una domanda di fondo che il legislatore non ha ancora affrontato compiutamente: è ragionevole che un danno da quasi due milioni di euro, causato da una condotta gravemente negligente, si traduca in una rivalsa di appena 20.000 euro?

La risposta dipende dalla prospettiva adottata.

Chi guarda alla funzione deterrente della responsabilità civile e alla dimensione riparativa del danno risponderà negativamente.

Chi privilegia la necessità di liberare i medici dal peso del contenzioso e dalla pratica della medicina difensiva potrebbe rispondere affermativamente.

Il vero problema è che la Legge Foti — come già osservato dai primissimi commentatori — sembra aver aperto più questioni di quante ne abbia risolto.

La sovrapposizione con la Legge Gelli-Bianco, il dubbio di costituzionalità già sollevato, le opposte letture emerse tra le sezioni regionali della Corte dei Conti (Lombardia vs. Lazio sul carattere obbligatorio o facoltativo del potere riduttivo) disegnano un quadro di incertezza che non giova né ai pazienti, né ai medici, né alle strutture sanitarie.

6. Conclusioni

Il caso del parto gemellare con esito di tetraparesi spastica, portato all’attenzione nella Relazione annuale della Procura lombarda, è un caso-limite che illumina con precisione chirurgica i meccanismi e le contraddizioni della Legge Foti applicata alla malpractice sanitaria.

Tre sono i punti fermi che emergono:

  1. Il tetto biennale della rivalsa erariale può produrre effetti praticamente ablativi dell’azione di responsabilità nei confronti del medico, specie per fatti risalenti nel tempo.
  2. Il rapporto con la Legge Gelli-Bianco è irrisolto e richiede un intervento chiarificatore — legislativo o giurisprudenziale — che definisca con precisione quale disciplina si applica ai sanitari dipendenti del SSN.
  3. La questione di costituzionalità pendente alla Corte Costituzionale rappresenta la vera incognita: una pronuncia di illegittimità — anche parziale — potrebbe ridisegnare significativamente l’intero sistema.

In attesa della parola della Consulta, gli operatori del settore sono chiamati a navigare un panorama normativo incerto, nel quale la prudenza interpretativa rimane la bussola più affidabile.