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Errore medico e danno differenziale: la Suprema Corte chiarisce la liquidazione del danno in caso di invalidità preesistente (Corte di Cassazione, Sezione terza, ordinanza n. 347 del 8 gennaio 2026)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 347/2026, affronta un tema centrale in materia di responsabilità sanitaria: la corretta liquidazione del danno biologico differenziale nei casi in cui il paziente presenti una invalidità preesistente per cause naturali o diverse dall’illecito.

Secondo la Suprema Corte, quando l’errore medico aggrava una condizione patologica già compromessa, il danno causato non può essere valutato isolatamente ma deve essere rapportato all’intero pregiudizio finale, applicando il principio del danno differenziale.

Il giudice deve quindi stimare l’intervallo tra la percentuale di invalidità preesistente e quella finale accertata dal consulente tecnico, valutando il danno nella sua effettiva incidenza sulla persona e non come se si trattasse di un danno “nuovo” e autonomo.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto erronea la decisione del giudice d’appello che aveva liquidato il danno sulla base di una percentuale (20%) senza detrarre l’invalidità preesistente del 40%.

È stato quindi riaffermato che il danno da responsabilità medica va aggiunto all’invalidità già presente, e non confuso con essa, per evitare duplicazioni o sottostime del pregiudizio complessivo.

Si conferma così un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la liquidazione equitativa del danno differenziale deve riflettere il reale aggravamento subito dal paziente, valorizzando i dati tecnico-scientifici del CTU e rispettando il principio del ristoro integrale del danno alla salute.