Malasanità e concause: la condotta illecita assorbe le cause naturali ai fini del risarcimento (Cass. civ., sez. III, ord. n. 21602 / 2025)
Con l’ordinanza n. 21602 del 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sul tema del concorso tra causa umana colpevole e cause naturali nella produzione del decesso di una paziente infettata da HCV a seguito di trasfusione di sangue infetto nel 1968.
Gli eredi della vittima avevano agito contro il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Il Tribunale aveva liquidato il danno da perdita parentale in misura minima sulla base delle tabelle milanesi vigenti, tenendo già conto delle gravi patologie concorrenti al decesso.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ulteriormente ridotto l’importo in proporzione al 25% di incidenza causale dell’epatite HCV sul decesso, come risultava dalla consulenza tecnica d’ufficio.
Il Tribunale aveva già riconosciuto il danno da perdita parentale in misura ridotta, applicando il minimo delle tabelle milanesi, proprio per tenere conto di queste patologie concorrenti.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ulteriormente ridotto l’importo, applicando un abbattimento del 75% in base alla percentuale di incidenza dell’HCV sul decesso.
La Cassazione ha annullato questa decisione, ribadendo un principio ormai consolidato:
Se una condotta colpevole (ad esempio una trasfusione infetta) ha concorso con cause naturali alla produzione del danno (come un decesso), non si può “frazionare” la responsabilità.
L’autore del fatto illecito risponde per intero, perché la legge (art. 41 c.p.) prevede che il concorso di cause non interrompe il nesso causale.
Le patologie preesistenti o concomitanti, ha precisato la Corte, possono influire solo sulla stima del danno, ma non escludono né riducono la responsabilità.
Inoltre, la Cassazione ha accolto anche il ricorso incidentale del Ministero, affermando che l’indennizzo una tantum previsto dalla Legge 210/1992 per i familiari delle vittime di emotrasfusioni deve essere scomputato dal risarcimento da danno parentale
Questo principio di compensazione tra risarcimento e indennizzo (compensatio lucri cum damno) è rilevabile anche d’ufficio e può riferirsi sia a somme già versate, sia a importi futuri ma già riconosciuti o determinabili.
Infine, la Corte ha fornito un’importante indicazione anche sul criterio di liquidazione: la Corte d’Appello, nel riesaminare il caso, dovrà utilizzare una tabella “a punti”, come quelle aggiornate del Tribunale di Milano (dal 2022) o della Corte d’Appello di Roma.
Queste tabelle permettono una valutazione più precisa e trasparente del danno da perdita parentale, tenendo conto di parametri come età, convivenza, qualità del legame affettivo e presenza di altri congiunti.









