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Polizze “fantasma”, la compagnia assicurativa è responsabile in solido con l’agente.

Anche in ambito assicurativo si applica lo stesso principio di responsabilità elaborato in tema di intermediazione finanziaria: in caso di vendita da parte di suo agente di prodotti assicurativi “fantasma” – polizze vita “inesistenti” –, la compagnia assicuratrice è tenuta solidalmente a risarcire il danno patito dal cliente, senza che sia necessario che il soggetto danneggiato provi il dolo o la colpa della stessa società assicuratrice.

E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20787 del 20 agosto 2018.