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In caso di macrolesioni va privilegiata la liquidazione del risarcimento con rendita vitalizia anziché con somma unica (Cass. Civ. sentenza n. 31574/2022).

Con la sentenza n. 31574 del 25 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che per il risarcimento dei danni gravi alla persona, onde ristorare in maniera compiuta tutti i pregiudizi che il danneggiato subirà per il resto della vita, va privilegiata la forma della rendita vitalizia rispetto alla liquidazione di una somma in unica soluzione, ovvero il criterio sino ad oggi adottato in via prevalente.

La possibilità di risarcire il danno permanente alla persona con rendita è stabilità dall’art. 2057 cod. civ., con riferimento sia ai danni di natura patrimoniale (quali, ad esempio, l’incapacità lavorativa) che a quelli di natura non patrimoniale (come, ad esempio, il danno biologico) ed è rimessa alla scelta discrezionale del Giudice «tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno».

Ad eccezione dei casi relativi agli infortuni sul lavoro, ove il risarcimento in forma di rendita è già previsto per legge a carico dell’INAIL per lesioni superiori al 16%, fino ad oggi la prassi liquidativa consolidata in ambito responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli (RC Auto) o da colpa medica (RC sanitaria) ha optato per pagamenti omnicomprensivi, in un’unica soluzione.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, il Giudice, valutando comparativamente tutte le circostanze della fattispecie concreta, dovrebbe privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita in quanto «consente di cogliere appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato subirà dal momento dell’evento in poi».

La Corte, infine, indica i parametri con cui il Giudice dovrà operare il calcolo della rendita, e così segnatamente:

– quantificare il danno in somma capitale, avuto riguardo all’età della vittima al momento del sinistro, sulla base delle tabelle di mortalità e senza tener conto della sua eventuale ridotta aspettativa di vita, qualora quest’ultima risulti conseguenza dell’illecito;

–  individuare un coefficiente di capitalizzazione fondato su corrette basi attuariali, aggiornato e corrispondente all’età della vittima al momento dell’evento;

– dividere la somma capitale per il coefficiente di capitalizzazione;

– dividere ancora (eventualmente) per dodici il rateo annuo, se intenda liquidare una rendita mensile invece che annuale.

Quanto alla scelta del coefficiente sarà “oggetto di valutazione discrezionale” da parte del giudice di merito, fermi i parametri poc’anzi indicati.

Un utile riferimento “paranormativo”, conclude la sentenza, “può essere rappresentato da quello a suo tempo suggerito per la liquidazione del danno da incapacità lavorativa diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.