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La Cassazione ribadisce che per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si applicano le tabelle elaborate presso la Corte d’Appello di Roma (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 11689 – 11.04.2022)

Con la recentissima sentenza in commento, la Suprema Corte ha riaffermato il principio già assunto con la sentenza n. 10579 del 21.04.2021 secondo cui per il calcolo del danno da morte vanno applicate le tabelle elaborate presso la Corte d’Appello di Roma e non quelle adottate dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano (queste ultime generalmente utilizzate in tutto il territorio nazionale per la liquidazione di tale posta).

Secondo la Corte, infatti, il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale deve provvedere a valutare analiticamente – senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza – tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. tabellare in tema di perdita del rapporto parentale.

Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti (ovvero il sistema contemplato nelle tabelle elaborate  presso la Corte d’Appello di Roma), che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie.