I poteri del Consulente tecnico d’ufficio e la nullità della perizia (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022)
Partendo dalla definizione di consulente tecnico di ufficio (CTU) come “Colui che, pur nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell’esercizio del suo ufficio e ne integri l’operato, rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, in composizione a Sezioni Unite, delimita il perimetro dei poteri di accertamento e d’indagine documentale demandati al CTU, anche con riguardo alle preclusioni cui va incontro l’attività assertiva e deduttiva delle parti, nonché le conseguenze processuali che ne discendono dall’eventuale sconfinamento di tali poteri.
Come noto, la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del Giudice a cui questi può ricorrere ogni qualvolta reputi necessaria l’acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune e postulano una particolare competenza tecnica.
Secondo il Consesso il CTU può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest’ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni).
Qualora, infatti, il CTU, nei limiti delle indagini affidategli dal Giudice con adeguato quesito, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non allegati o ad esaminare documenti non introdotti nel giudizio dalle parti senza attivare al riguardo il necessario confronto processuale, egli lede l’interesse delle parti medesime posto a tutela del diritto di difesa.
Ne consegue che, quando il consulente d’ufficio indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga al risultato di stimare la fondatezza della pretesa attorea in base a fatti diversi da quelli allegati originariamente a sostengo della pretesa, l’accertamento così operato si pone al di fuori dei limiti della domanda ed in contrasto con essa, determinando un motivo di nullità rilevabile d’ufficio e, financo, invocabile quale motivo d’impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c..
Va precisato, comunque, che il consulente tecnico d’ufficio non soggiace alle stesse preclusioni istruttorie che gravano sulle parti.
Egli può, infatti, acquisire ogni documento reputi utile per rispondere al quesito formulato dal giudice (salvo quelli diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, come si è detto impressa).
Un’eccezione a tale regola si ravvisa in ipotesi di consulenze d’ufficio aventi natura contabile a cui il codice di rito dedica delle norme specifiche.
Nell’esame contabile, infatti, il consulente tecnico d’ufficio può acquisire tutti i documenti necessari, a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, anche qualora siano diretti a provare i fatti principali (art. 198, comma secondo, c.p.c.).
Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite, al fine di salvaguardare la specialità dell’art. 198 c.p.c., si sono discostate dal precedente indirizzo, più restrittivo, secondo cui il CTU poteva esaminare documenti non prodotti a condizione che si trattasse di documenti accessori (Cass. sentenze nn. 19427/2017, 8403/2016 e 24549/2010), affermando che il consulente contabile può esaminare i documenti non prodotti in giudizio, benché riguardino fatti principali che dovrebbero essere provati per iniziativa delle parti.
Con riguarda al regime della nullità in relazione all’operato del consulente d’ufficio, secondo la Suprema Corte ricorre:
- la nullità relativa, nell’ipotesi in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni;
- la nullità assoluta, allorquando il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
Concludendo, all’esito di un complesso iter delibativo, con la sentenza n. 3086/2022 le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti cinque principi di diritto:
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio”.
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”.
- “In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”.
- “In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle partia fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161p.c.”.