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Incidente sulla piste da sci: quando sussiste la responsabilità del gestore dell’impianto (Cass. penale – sentenza n. 50427/2019)

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 50427/2019 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, il gestore della pista da sci ha l’obbligo, non derogabile a terzi, di provvedere all’iniziale valutazione di tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima con il massimo grado di specificità, essendo estensibile a detta materia la regola espressa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il caso vedeva un gestore di una pista da sci essere condannato per il reato di cui all’art. 589 c.p. (“Omicidio colposo”) in quanto, in qualità di responsabile della sicurezza della pista, aveva cagionato, per colpa, la morte di un minore il quale, privo di esperienza, usciva dal tracciato della pista, in una parte rettilinea priva di protezione laterale, finendo per precipitare sul pendio e così morendo a seguito dell’impatto.

La responsabilità del gestore si fondava sull’omessa valutazione dei rischi prima di mettere in esercizio la pista.

Secondo l’art. 3 della Legge n. 363 del 2003, i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Si tratta di una regola cautelare immediatamente precettiva e di natura elastica, i cui contenuti devono essere individuati sulla base di una accorta disamina delle specifiche condizioni in cui l’agente si trova ad operare in relazione al caso concreto e che abbraccia la preventiva valutazione del rischio connesso alla pericolosità intrinseca della pista, in modo che possa essere messa in esercizio nelle condizioni di massima sicurezza per gli utenti della medesima.

L’iniziale valutazione dei rischi rappresenta un adempimento doveroso e non delegabile, come si evince dall’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008, che, pur essendo espressamente previsto nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è estensibile, per ratio, anche alla fattispecie in commento, stante l’intrinseca pericolosità della messa in esercizio della pista.

Il gestore avrebbe dovuto identificare il rischio di fuoriuscita dal tracciato, in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripidezza del declivio del lato a valle, tenendo conto della conformazione della pista e dell’eventuale presenza di ghiaccio e quindi predisporre un adeguato sistema di protezione per fronteggiare detto rischio.

Valutazioni che il processo ha acclarato non essere state svolte.