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Danno da perdita del rapporto parentale: la Cassazione sceglie le tabelle di Roma (Cass. Civ., ordinanza n. 26300/2021)

Il danno parentale dev’essere liquidato seguendo la tabella di Roma, non quella di Milano.

Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l’uniformità di giudizio in casi analoghi.

Lo ha stabilito espressamente la Cassazione con la recente ordinanza n. 26300/2021, che ha così confermato un principio in tema di quantificazione del danno parentale, già parzialmente anticipato da pronunce precedenti, che pertanto può dirsi oggi ufficialmente consolidato.

Com’è noto, da oltre dieci anni la tabella di Milano ha assunto una valenza paranormativa per la quantificazione del danno non patrimoniale: con la celebre sentenza n. 12408/2011, infatti, la Suprema Corte ha individuato nel sistema milanese il parametro da utilizzare per liquidare siffatta categoria di danno in modo omogeneo e standardizzato, al precipuo scopo di superare le accentuate divergenze che si erano registrate nella giurisprudenza di merito, e di assicurare l’uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Inizialmente si trattava, in realtà, della liquidazione del danno biologico arrecato ad una persona vivente, ma il principio era stato in seguito ritenuto applicabile anche alla distinta fattispecie del pregiudizio che un soggetto può subire per la morte del prossimo congiunto.

Con riguardo a tale ultima ipotesi, tuttavia, la tabella di Milano non era mai stata sufficientemente precisa, limitandosi a prevedere un importo minimo ed un importo massimo (ad esempio, per la morte del figlio si va da € 168.250,00 ad € 336.500,00) e omettendo di indicare specifici criteri per la liquidazione nel caso concreto, a discapito dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10579 del 21.04.2021, ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, riconoscendo la necessità di fare ricorso ad una tabella “che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”. Una tabella, per l’appunto, come quella elaborata dal Tribunale di Roma.

A questa pronuncia aveva fatto seguito una presa di posizione del Tribunale di Milano, che con la sentenza n. 5947/2021 aveva preannunciato una revisione dello strumento tabellare meneghino in conformità alle indicazioni della Suprema Corte, ritenendo tuttavia opportuno continuare a utilizzare, nel periodo transitorio, la propria tabella, seppur col correttivo di un’adeguata ed analitica motivazione circa i parametri utilizzati per determinare l’entità concreta del risarcimento all’interno del range tabellare.

Sennonché, con l’importante affermazione contenuta nella pronuncia in esame, la Cassazione ribadisce che l’unica tabella utile alla liquidazione del danno parentale risulta, allo stato, essere quella di Roma.