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Il medico sbaglia il contraccettivo, per la Cassazione egli dovrà mantenere il bimbo – e per lui la sua compagnia assicurativa – (Cassazione Civile, III° Sez., sentenza n. 4738/2019).

Chiamata a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni da nascita indesiderata avanzata da una coppia di genitori nei confronti di medico che non aveva prescritto un trattamento anticoncezionale idoneo, la Suprema Corte ha stabilito che quest’ultimo dovrà sostenere le spese per il mantenimento del bimbo non voluto, e di ciò la sua compagnia assicurativa dovrà garantirlo.

Nel giudizio di primo grado il curante aveva chiamato in causa la sua assicurazione affinché lo manlevasse di quanto eventualmente sarebbe stato condannato a risarcire agli attori in ipotesi di accoglimento delle loro pretese.

Il Tribunale condannava il medico al pagamento di Euro 116.237,00, oltre agli interessi al saggio legale, ma rigetteva la domanda di manleva da questi coltivata; richiesta che veniva respinta poi anche dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha riformato tali pronunce ritenendo che i Giudici di merito, discostandosi dai principi ermeneutici contemplati agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, non hanno correttamente interpretato il contratto assicurativo (e segnatamente la clausola 12A), affermando così il diritto del medico ad essere tenuto indenne dalla propria assicurazione di quanto condannato a risarcire.

Per una più approfondita disamina della questione, si allega il testo integrale della sentenza in commento.

Cassazione Sentenza n. 4738:2019