Omessa diagnosi: il medico risponde anche della mancata prevenzione della malattia (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461)
La responsabilità medica va valutata anche in relazione a criteri probabilistici secondo i quali si sarebbe potuto evitare l’evento con una diagnosi preventiva.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 8461/2019, ha precisato che è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
Laddove il danno dedotto sia costituito anche dall’evento morte sopraggiunto in corso di causa ed oggetto della domanda in quanto riconducibile al medesimo illecito, il giudice di merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del petitum, dovrà applicare la regola della “preponderanza dell’evidenza” o del c.d. “più probabile che non” al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.
La Corte ha, quindi, affermato che “anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte e obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno”.