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Responsabilità medica: per la determinazione del danno futuro dei minori va applicato il c.d. “coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata” (Cass. Civ., sentenza del 4 dicembre 2018 n° 31235)

Chiamata a pronunciarsi sul delicato caso di un neonato, sano durante la gestazione, nato invalido al 100% per una grave ipossia cerebrale determinata dalla ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, la Suprema Corte, con riguardo al danno patrimoniale spettante al piccolo, ha sancito che per determinare il danno da perdita della capacità lavorativa della vittima, il Giudice deve applicare il c.d. “coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata”.

Rispetto al momento in cui viene compiuta la liquidazione, la Corte precisa che i danni patrimoniali futuri e permanenti possono essere di due specie:

  1. quelli che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro (ovvero le spese sanitarie e di assistenza);
  1. quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione (quindi il lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro).

Con riguardo a quest’ultimo, la Corte ha sancito il seguente principio: “la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa”.