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Il danno biologico c.d. intermittente.

Non è infrequente, nella prassi, imbattersi nella situazione in cui un soggetto, che ha subito una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo (ad esempio: a causa di un sinistro stradale; oppure a seguito di un intervento chirurgico non correttamente eseguito, etc), muoia prima di ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto per una causa diversa ed indipendente (ad esempio: per malattia sopraggiunta), non eziologicamente ricollegabile alla lesione patita.

A fronte di tale evenienza, non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona quando il danneggiato è ancora in vita (ovvero il sistema tabellare in uso al Tribunale di Milano) poiché esso si basa sull’astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro), mentre nel caso di specie, ove il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).

Questo pregiudizio è definito «danno biologico intermittente» poiché è un danno che viene liquidato in un preciso “intervallo” temporale (tra la lesione ed il decesso), parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre espressa in modo uniforme al riguardo (tra le sentenze più significative si segnalano: Cass. Civ. III° Sez. n.489/1999, n. 19057/2003, n. 23053/2009, n. 2297/2011, n. 679/2016 e n. 10897/2016) affermando: da un lato, il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto” (così Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n° 679), dall’altro, che, ai fini della liquidazione di tale posta di danno, va considerato il grado di intensità della sofferenza della vittima dalla lesione al decesso (“…sebbene occorra tener conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento…” così Cass. civ. Sez. III, 26 maggio 2016 n° 10897).

Nel solco di tali principi, la giurisprudenza di merito ha cercato, negli anni, di individuare dei criteri validi per la liquidazione del “danno biologico intermittente” (tra i più noti, ricordiamo: il criterio dell’”equità pura”, il criterio “matematico puro”, il “metodo romano”) sino a giungere, nel 2016, all’elaborazione di una tabella ad hoc stilata dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano in cui è stato utilizzato quale parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante, secondo valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, e l’aspettativa di vita media.

Il “risarcimento medio” corrisponde a quanto liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante tra ciò che è liquidabile ad un soggetto di un anno e ciò che è liquidabile ad un soggetto di cento, e quindi è rappresentato dalla media matematica tra la somma risarcitoria massima e quella minima.

L’“aspettativa di vita media” è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra uno e cento anni, senza distinzione di sesso.

Il risarcimento medio diviso per l’aspettativa di vita media consente di determinare il risarcimento di base per ogni anno di sopravvivenza della vittima.

Poiché l’intensità del danno non è costante nel tempo bensì è più acuta in prossimità dell’evento sino a stabilizzarsi, le citate tabelle per la liquidazione del “danno intermittente” prevedono che il risarcimento base annuo sia aumentato per il primo anno del 100% e per il secondo del 50%; dal terzo anno in poi si tornerà invece ad applicare il parametro base ai fini del computo.

Si allegano le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano in ordine al c.d. danno intermittente.

Tabella danno intermittente Tribunale di Milano