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Il danno biologico di lieve entità può essere risarcito anche in assenza di un esame clinico strumentale (Cass. Civ. Sez. VI-3 ord. 11/09/2018 n. 22066)

In ipotesi di lesione di lieve entità conseguente ad un sinistro stradale (quale, a mero titolo d’esempio, il c.d. “colpo di frusta”) il riconoscimento dell’invalidità permanente in capo al danneggiato non può essere escluso, automaticamente, per il solo fatto che la lesione non risulti documentata da un referto strumentale per immagini.

Carenza spesso invocata dalle compagnie assicurative per respingere, o quantomeno contenere, le pretese risarcitorie in tale ambito.

Con ordinanza n° 22066/2018 la Suprema Corte, nel solco un di una precedente pronuncia (sentenza n. 1272/2018), dopo aver ribadito il principio secondo cui, in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs n. 209/2005, come  modificato dall’art. 32, comma 3 – ter, D.L. 24/2012) va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali, ha affermato che l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.