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Nella recente sentenza n. 20630 del 13 ottobre 2016 la Cassazione esamina i criteri per calcolare il danno da “perdita della capacità di lavoro” ed il danno da “perdita di chance di successo professionale” subiti, nel caso di specie, da un giovane promettente calciatore rimasto vittima di un sinistro stradale.

A seguito di un sinistro stradale, un giovane calciatore di anni quindici subiva lesioni gravissime (invalidità permanente del 90%) per le quali il Tribunale gli accordava un risarcimento di quasi due milioni di euro.

Il danneggiato impugnava la sentenza, dapprima in appello, ove alcuni motivi venivano parzialmente accolti (quali, ad esempio, l’implemento della stima delle spese mediche e di cura) quindi, successivamente, in Cassazione.

Tra le varie censure, la difesa del danneggiato lamentava che il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, da un lato avevano sottostimato il danno da perdita della capacità di lavoro, dall’altro che la Corte d’Appello non aveva liquidato il danno da perdita di chance di successo professionale.

Quanto alla sottostima del danno da perdita della capacità di lavoro, partendo dal presupposto che il minore avrebbe svolto l’attività di calciatore professionista se fosse rimasto sano, secondo il ricorrente tale posta di danno si sarebbe dovuta liquidare ponendo a base del calcolo non la metà del presumibile ingaggio di un calciatore militante in una squadra di “serie A”, come fatto dal Giudice di merito, bensì l’intero ingaggio.

Tale motivo è stato però dichiarato infondato dal Collegio, che ha invece condiviso il criterio adottato da i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello.

Secondo la Cassazione, infatti, sebbene la vittima fosse un promettente calciatore, aveva pur sempre solo quindici anni.

Il Tribunale ha dunque liquidato il danno ponendo a base del calcolo la metà del reddito di un calciatore di “serie A”: ciò sull’evidente presupposto (ancorché non esplicitato) che se fosse rimasta sana, la vittima avrebbe raggiunto quel livello di reddito non immediatamente, ma solo dopo un certo numero di anni.

Quindi anziché calcolare il danno su redditi crescenti (ad esempio, 100 il primo anno, 120 il secondo, e così via), l’ha invece correttamente calcolato su un valore medio, in applicazione dell’articolo 1226 c.c..

Quanto alla mancata liquidazione del danno da perdita di chance di successo professionale lamentata dal ricorrente, anche tale censura è stata dichiarata dal Collegio manifestamente infondata poiché “un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa”.

Invero, delle due l’una: o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non da’ quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance.

Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte condivide la decisione del Tribunale poiché ha liquidato al danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei redditi futuri, e dunque correttamente non ha preso in esame l’ipotesi della perdita di chance.

Pertanto, secondo il Collegio “se si sommasse questo risarcimento a quello da lucro cessante si realizzerebbe una duplicazione risarcitoria, e la vittima verrebbe addirittura a trovarsi in una situazione patrimonialmente più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se fosse rimasta sana”.