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Novità in materia di responsabilità medica. La legge n. 24/2017

Il 28 febbraio 2017 è stato definitivamente approvato alla Camera il testo del “DDL Gelli”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, con provvedimento n. 24.

La norma, che entrerà in vigore l’1 aprile 2017, reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La riforma si pone degli obiettivi ambiziosi, quali, ad esempio, il contenimento della c.d. “medicina difensiva”, un fenomeno che, secondo le stime più prudenti, costa allo Stato attorno ai dieci miliardi di euro all’anno, corrispondenti a circa il 10% delle risorse destinate al sistema sanitario nazionale.

Di seguito, ma senza alcuna pretesa d’esaustività, passiamo in rassegna alcune delle novità più salienti.

Nel codice penale è stata introdotta una nuova fattispecie di reato (“La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” – art. 590-sexies c.p.).

La norma contempla la causa di non punibilità in base alla quale se per imperizia un medico ha provocato un danno al paziente, o addirittura ne ha cagionato la morte, egli non è penalmente perseguibile se si è attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Recependo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, la riforma prevede poi, in capo alla struttura sanitaria, la responsabilità contrattuale per i fatti colposi o dolosi del personale sanitario e degli ausiliari ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..

Da ciò ne consegue che il termine di prescrizione per reclamare il risarcimento derivante dalle lesioni subite nei confronti della struttura ospedaliera è di dieci anni e su quest’ultima grava l’onere della prova circa il corretto adempimento della prestazione, mentre il paziente danneggiato dovrà soltanto limitarsi ad allegare il danno subito ed il rapporto con il nosocomio stesso.

Viceversa, la responsabilità dei medici viene attratta nell’orbita dell’illecito aquiliano in base all’art. 2043 c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione per agire nei loro confronti è di cinque anni e grava sul paziente l’onere di provare che la lamentata lesione dipende da fatto e colpa dei sanitari che lo hanno avuto in cura.

Il Legislatore ha cercato, pertanto, di ridurre la pressione sui medici data dal timore di vedersi perseguiti per i danni colposamente commessi nell’esercizio delle loro delicata professione, implementando gli strumenti di tutela a favore dei danneggiati.

Al fine di armonizzare il sistema della responsabilità sanitaria, si assiste ad una positivizzazione delle linee guida e delle c.d. buone pratiche, così da poter “misurare” la perizia del medico con l’intento di indirizzare le richieste risarcitorie verso la struttura ospedaliera.

L’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, da un ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative ai sensi dell’art. 696 – bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione secondo il D.Lgs n. 28/2010.

A tale accertamento dovrà partecipare anche la compagnia assicurativa che tutela per questo genere di rischi la struttura ospedaliera che, quindi, è obbligata a dotarsi di idonea copertura.

Come pure dovranno munirsi di adeguata polizza assicurativa gli esercenti la professione sanitaria onde garantire, nei limiti previsti dalla legge, efficacia all’azione di rivalsa eventualmente esperita nei loro confronti dall’azienda in cui lavorano.

Mutuandola dall’RC Auto, la riforma introduce anche l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’ente sanitario (tale disposizione diverrà operativa dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative previsto dall’art. 10, comma VI° della legge in commento).

La norma prevede, altresì, tramite regolamento da adottarsi con decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Dicasteri dello Sviluppo Economico e delle Finanze, l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad operare in questo comparto.