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Responsabilità sanitaria: cartella clinica incompleta – danno per il paziente

Nell’esaminare un delicato caso di malpractice in cui era rimasta vittima una bimba al momento del parto, la III° Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6209/2016, ha affrontato la tediosa questione, purtroppo non infrequente, della tenuta irregolare della cartella clinica, soffermandosi sulle implicazioni che da ciò derivano sul piano dell’onere della prova.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito la natura contrattuale della responsabilità medica, ha sancito che, gravando l’obbligo della corretta tenuta della cartella clinica sulla struttura sanitaria, la sua violazione determina un danno per il paziente.

Grava sui sanitari convenuti in giudizio fornire la prova liberatoria di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, così come prescritto dall’art. 1218 c.c., non potendosi addossare al danneggiato le conseguenze processuali dell’irregolare tenuta della cartella (“La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente – cfr. Cass. n. 1538/2010 – e che è anzi consentito il ricorso alle presunzioni “in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato” – Cass. n. 11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010 -; tali principi, che costituiscono espressione del criterio della vicinanza alla prova nel più ampio quadro della distribuzione degli oneri probatori, assumono speciale pregnanza in quanto sono destinati ad operare non soltanto ai fini della valutazione della condotta del sanitario (ossia dell’accertamento della colpa), ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta medica e le conseguenze dannose subite dal paziente – cfr., oltre alle citate Cass. n. 11316/2003 e n. 10060/20109, anche Cass. n. 12218/2015”).

In accoglimento del ricorso promosso dai genitori della bambina, la Corte ha pertanto cassato la sentenza del Tribunale, confermata anche in appello, che aveva respinto la domanda risarcitoria non ravvisando profili di responsabilità in capo ai sanitari e omettendo di considerare alcuni “vuoti temporali” nella cartella clinica (“non può dubitarsi – e non hanno mostrato di dubitarne né i consulenti d’ufficio, né la Corte di Appello che ha aderito alle loro conclusioni – che, nel caso in esame, le difficoltà presentate dalla neonata al momento del parto comportassero la necessità di un attento monitoraggio post-natale, al fine di cogliere tempestivamente eventuali peggioramenti delle condizioni e di assicurare un immediato intervento”).

Il processo, quindi, andrà rifatto avanti la Corte d’Appello in diversa composizione.