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Responsabilità della struttura sanitaria esclusa in caso di mera locazione di locali: rileva il rapporto funzionale con il medico (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8163/2025)

Il caso in esame prende le mosse dal ricorso di un paziente, il quale, lamentando dei danni alla vista a seguito di un intervento laser agli occhi effettuato presso una casa di cura privata di San Benedetto del Tronto, aveva agito in giudizio nei confronti del medico operante onde ottenere un risarcimento.
Il medico si costituiva chiamando a sua volta in causa sia la casa di cura che la compagnia assicurativa.
Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda per carenza di nesso causale sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) esperita in corso di causa.
La sentenza veniva impugnata avanti la Corte d’Appello di Ancona che, interpretando diversamente le risultanze della CTU, quindi ritenendo il nesso come “altamente probabile”, riformava in parte la decisione di primo grado condannando il medico e la struttura ad un risarcimento più contenuto rispetto alla domanda.
La casa di cura ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’assenza di un qualsiasi rapporto funzionale o contrattuale con il medico, operante in qualità di socio di una società terza, alla quale erano stati semplicemente locati locali e strumentazioni.
Impugnazione che la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha accolto riaffermando il principio secondo cui non può ritenersi responsabile una struttura sanitaria che si limiti a concedere in locazione locali e attrezzature a una società di medici, in assenza di un rapporto di collaborazione professionale o funzionale tra struttura e sanitario.
Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto erronea la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello in quanto fondata sul superato schema del contratto con effetti protettivi verso il terzo, ribadendo che tale impostazione non è più seguita dalla Corte, che anzi ha negato che nel contratto fra medico e struttura possa ravvisarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente (Cass. 11320/2022).
Secondo i giudici di legittimità, per fondare una responsabilità della casa di cura è necessario che il medico operi nell’interesse della struttura, in adempimento di un’obbligazione sanitaria assunta da quest’ultima nei confronti del paziente, come avviene nei casi di rapporto dipendente, di collaborazione o di incarico conferito dalla struttura.
La semplice locazione di spazi o attrezzature, anche se a una società riconducibile al medico, non configura una compartecipazione della casa di cura all’attività sanitaria, né giustifica una sua responsabilità per gli errori commessi dal sanitario.