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La Nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per la Liquidazione del Danno Biologico e Morale

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, si introduce un’importante novità nel sistema risarcitorio italiano: la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e morale derivante da sinistri stradali, applicabile ai casi in cui le lesioni abbiano determinato postumi permanenti pari o superiori al 10%. Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, reso necessario dall’assenza, fino ad oggi, di un riferimento normativo univoco, che ha portato i tribunali ad adottare criteri differenti, in particolare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma.

L’introduzione della TUN segna quindi un passaggio significativo verso un sistema più uniforme e prevedibile, cercando di bilanciare le esigenze dei danneggiati con la necessità di razionalizzare i costi per il sistema assicurativo. Il decreto, infatti, attua l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), adottando un criterio di liquidazione che, pur mantenendo una certa flessibilità, stabilisce parametri più chiari e coerenti per il calcolo dei risarcimenti.

Un nuovo sistema di liquidazione

La metodologia adottata si basa sul concetto di “punto variabile”, un sistema che tiene conto di diversi fattori nella determinazione del risarcimento. Il valore del punto di invalidità, infatti, decresce con l’aumento dell’età del danneggiato, in base ai dati statistici sulle aspettative di vita forniti dall’ISTAT, ed è soggetto a un tasso di rivalutazione ancorato all’interesse legale. Parallelamente, il valore del punto aumenta con il crescere del grado di invalidità, applicando un coefficiente moltiplicatore che tiene conto della maggiore incidenza delle menomazioni più gravi sulla qualità della vita.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la gestione del danno morale, che viene ora trattato in modo separato rispetto al danno biologico. La TUN prevede tre distinti livelli di risarcimento (minimo, medio e massimo), modellati sul sistema adottato dal Tribunale di Roma, che permettono una modulazione più accurata in base alla gravità delle sofferenze patite. Tuttavia, la concessione del danno morale non è automatica, ma subordinata alla dimostrazione da parte del danneggiato, che dovrà fornire adeguate allegazioni e prove per ottenere tale ristoro, in linea con l’orientamento della Cassazione (25164/2020).

Confronto con le tabelle preesistenti

Uno degli aspetti più discussi riguarda il raffronto tra la TUN e le tabelle precedentemente adottate dai tribunali. In generale, i risarcimenti previsti dalla nuova tabella risultano superiori rispetto a quelli delle Tabelle di Milano per le invalidità comprese tra il 10% e il 36%, così come per le invalidità superiori all’82%. Al contrario, per le fasce intermedie (dal 36% all’82%), i risarcimenti risultano inferiori rispetto a quelli attualmente riconosciuti dai giudici, in particolare rispetto alla Tabella di Roma, che tradizionalmente prevede valori più elevati.

Questa riduzione è stata tuttavia ritenuta compatibile con i principi della legge delega dal Consiglio di Stato, che nel parere n. 1282/2024 ha escluso profili di illegittimità.

Un punto di attenzione riguarda il passaggio tra il sistema delle micropermanenti (invalidità fino al 9%) e quello della TUN, poiché vi è un salto significativo nel valore del risarcimento. Se per il nono punto di invalidità il valore riconosciuto è di 2.178,80 euro, per il decimo punto si passa improvvisamente a 2.612,40 euro. Questa discrepanza potrebbe generare condotte opportunistiche nelle valutazioni medico-legali, con il rischio di un incremento artificioso delle diagnosi per superare la soglia del 10%.

Il ruolo della personalizzazione del danno

Oltre al danno biologico e morale, il nuovo sistema prevede la possibilità di una personalizzazione del risarcimento nei casi in cui la menomazione incida in modo particolarmente significativo sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

In tali ipotesi, il giudice può aumentare l’importo fino al 30%, ma senza possibilità di superare tale soglia, che è vincolante per legge (Cass. 2433/2024).

Questo meccanismo mira a garantire maggiore equità senza tuttavia lasciare margini di incertezza nella determinazione del quantum risarcitorio.

Applicazione e possibili estensioni

La TUN entrerà in vigore il 5 marzo 2025, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applicherà ai sinistri verificatisi a partire da tale data. Il suo ambito di applicazione riguarda i danni derivanti da sinistri stradali che coinvolgono veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione RCA, nonché i casi di responsabilità sanitaria, in virtù del rinvio espresso previsto dall’art. 7 della Legge 24/2017.

Resta aperta la questione se la TUN possa essere applicata in via analogica ad altre ipotesi di danno alla persona, come infortuni domestici, aggressioni o incidenti causati da insidie stradali. In passato la giurisprudenza ha mostrato un certo scetticismo su tale estensione, ma l’esigenza di garantire uniformità nella liquidazione del danno potrebbe favorire un’evoluzione in questa direzione.

Il principio dell’analogia iuris, infatti, trova applicazione quando esiste una lacuna normativa e quando la fattispecie da regolamentare è sostanzialmente simile a quella prevista dalla legge. In questo caso, la monetizzazione del danno subito da un pedone investito da un’auto appare del tutto analoga a quella di chi subisce un danno per il crollo di un oggetto pericoloso.

Conclusioni

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale rappresenta un passaggio fondamentale verso una maggiore certezza del diritto e un trattamento più omogeneo dei risarcimenti per danno alla persona. Se da un lato il nuovo sistema garantisce una maggiore prevedibilità nelle decisioni giudiziarie e un riequilibrio dei costi per il settore assicurativo, dall’altro le modifiche introdotte – soprattutto per quanto riguarda le fasce intermedie di invalidità – potrebbero generare contestazioni.

Inoltre, la questione dell’applicabilità analogica della TUN ad altre forme di danno rimane aperta, lasciando spazio a futuri sviluppi interpretativi da parte della giurisprudenza. Resta il fatto che la nuova disciplina, pur con alcune criticità, segna un punto di svolta nell’ambito della liquidazione del danno biologico e morale, ponendo le basi per un sistema più equo e coerente rispetto al passato.