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Il rispetto delle linee guida non esonera automaticamente il medico da responsabilità penale in caso di colpa grave (Corte di Cassazione – sentenza n. 40316/2024)

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 40316/2024, ha stabilito un importante principio in tema di responsabilità del sanitario, focalizzandosi sull’obbligo di una valutazione accurata della componente psicologica e sulla necessità di adottare comportamenti clinici conformi alle specifiche esigenze del caso concreto, anche andando oltre le linee guida generali.

La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione di un ginecologo avverso la sentenza di condanna per omicidio colposo, confermata in appello, a seguito del decesso di un neonato avvenuto durante un parto complesso.

Il medico era accusato di non aver monitorato adeguatamente la partoriente, considerate le sue condizioni pregresse (due cesarei precedenti e dolori pelvici), né di aver eseguito il controllo cardiotocografico del feto, nonostante i segni di rischio.

Tali omissioni avevano impedito una tempestiva diagnosi del pericolo di rottura dell’utero, con conseguente shock emorragico, lipotimia e morte del neonato

La difesa del medico aveva impugnato la sentenza di condanna rilevandone la contraddittorietà poiché: da un lato, affermava che l’imputato si era attenuto al rispetto delle linee guida, mentre, dall’altro, gli contestava il mancato monitoraggio continuo ritenuto indispensabile nel caso specifico.

La Suprema Corte ha respinto tale argomentazione, precisando che le linee guida, non prevedendo il monitoraggio continuo, risultavano inadeguate al particolare rischio clinico di rottura uterina e, pertanto, il medico avrebbe dovuto adottare un comportamento che andasse oltre le indicazioni standard, applicando una buona prassi medica e assicurando un monitoraggio costante che, con un elevato grado di probabilità, avrebbe potuto prevenire l’esito fatale.

Con questa prenuncia la Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che il rispetto delle linee guida non esonera automaticamente il professionista da responsabilità penale.

Secondo tale assunto è, pertanto, necessario valutare se le linee guida siano adeguate alle specifiche condizioni cliniche del paziente e, in caso di fattori di rischio evidenti, il medico ha il dovere di adottare misure di sorveglianza e monitoraggio anche in difformità rispetto a quanto previsto da linee guida medesime.