Responsabilità sanitaria, quando l’intervento chirurgico va oltre il consenso: “Senza consenso informato si presume il dissenso del paziente” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1443 del 2025).
L’ordinanza in commento affronta un delicato caso di responsabilità sanitaria legato alla violazione del consenso informato.
La ricorrente aveva richiesto un risarcimento sostenendo di aver subito un intervento chirurgico molto più invasivo di quello inizialmente concordato, effettuato senza adeguata informazione e senza urgenza clinica.
L’intervento programmato era una plastica gastrica antireflusso con anastomosi gastrodigiunale, ma i medici eseguirono invece una resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea, causando conseguenze negative permanenti.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto la richiesta risarcitoria, affermando che la paziente non aveva dimostrato che avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informata.
La Cassazione, tuttavia, ha ribaltato questa decisione, evidenziando una errata attribuzione dell’onere probatorio e una mancata considerazione dell’inutilità e degli effetti dannosi derivanti dall’intervento non autorizzato.
La pronuncia sottolinea la centralità del diritto del paziente all’autodeterminazione, ribadendo che il consenso informato è fondamentale e inderogabile, salvo urgenze.
È rilevante che la Cassazione abbia invertito l’onere della prova, stabilendo che laddove, in assenza di urgenza, il paziente venga sottoposto ad un intervento chirurgico significativamente diverso e più invasivo rispetto a quello concordato, il dissenso del paziente si presume, spettando alla struttura sanitaria dimostrare che, se adeguatamente informato, il paziente avrebbe dato il proprio consenso all’intervento più invasivo.