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Responsabilità medica: cartella clinica incompleta e nesso causale, chiarimenti della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6645 del 13 marzo 2025)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6645 del 13 marzo 2025, ha esaminato un caso riguardante la morte di una paziente, deceduta a seguito di complicazioni sorte dopo due interventi chirurgici effettuati per trattare un adenoma.

I prossimi congiunti della paziente avevano intrapreso un’azione legale contro un’azienda ospedaliera sostenendo che il decesso fosse attribuibile ad errori commessi dai medici.

Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano escluso la responsabilità della struttura sanitaria, in quanto non era stato sufficientemente provato il legame diretto tra le omissioni riscontrate nelle cure e la morte della paziente.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha confermato questa decisione, ribadendo che l’incompletezza della documentazione sanitaria, pur rappresentando un elemento negativo per il medico o l’ente sanitario, non è sufficiente da sola a stabilire la responsabilità, se non risulta provato che le omissioni abbiano avuto un ruolo determinante nell’evento dannoso.

Dalla lettura del provvedimento si evincono i seguenti principi:

1. L’accertamento della causa materiale del danno (in questo caso, il decesso del paziente) è logicamente e giuridicamente distinto dall’accertamento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno stesso.

Non è sufficiente provare che una determinata complicazione ha causato il decesso, ma è necessario dimostrare con certezza o elevata probabilità che tale complicazione sia direttamente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del medico.

2. Il danno derivante dalla perdita di chance, inteso come perdita di opportunità di conseguire un risultato più favorevole (ad esempio, una maggiore possibilità di sopravvivenza o guarigione), deve essere specificamente ed espressamente richiesto in sede giudiziale con una domanda autonoma e ben definita.

In assenza di tale specifica richiesta, il giudice non può pronunciarsi su tale profilo risarcitorio.

3. L’incompletezza della cartella clinica, pur essendo valutata negativamente a carico del medico o della struttura sanitaria, non è di per sé sufficiente per dimostrare il nesso causale necessario per affermare la responsabilità professionale medica, in assenza di prova che le omissioni abbiano contribuito significativamente al verificarsi dell’evento dannoso.

Per affermare detta responsabilità, occorre, infatti, che tale incompletezza abbia reso impossibile stabilire con certezza il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno, e che comunque sussista una ragionevole probabilità che, se le informazioni fossero state complete e corrette, il danno sarebbe stato evitato.