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La falsità ideologica nella cartella clinica: obbligo di completezza e veridicità anche in caso di complicanze anestesiologiche (Cass. pen., Sez. V, sent. 9 maggio 2025, n. 17647)

Con la sentenza n. 17647 del 2025, la Sezione Quinta Penale della Cassazione ha annullato una decisione della Corte d’Appello che aveva assolto un medico accusato di aver falsificato la documentazione.

La Corte di Cassazione affronta un delicato caso di falsità ideologica in atto pubblico a carico di un medico ginecologo, accusato di aver alterato la documentazione clinica relativa a un parto cesareo con gravi complicanze per la paziente.

La Corte censura duramente la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello, ritenendo errata la conclusione circa l’insussistenza del fatto, in quanto basata su due presupposti erronei:

  1. La ritenuta irrilevanza delle complicanze anestesiologiche nella cartella del chirurgo, ritenendo che dovessero essere annotate solo nella cartella anestesiologica.
  2. L’assenza di interesse diretto del medico a falsificare i fatti, poiché le problematiche erano ritenute di esclusiva competenza dell’anestesista.

Secondo la Cassazione, invece, la cartella clinica deve contenere una narrazione veritiera, completa, immediata e continua degli eventi, specialmente quando, come in questo caso, le omissioni riguardano fatti centrali e determinanti per le gravi lesioni subite dalla paziente.

Sul piano soggettivo, viene ribadito che per il delitto di falsità ideologica è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’alterazione della verità. Non è necessario dimostrare l’intento di nuocere o di ingannare (dolo specifico).

La sentenza viene dunque annullata con rinvio, per un nuovo esame che tenga conto della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell’obbligo documentale imposto al medico pubblico ufficiale.

In conclusione, in tema di falso ideologico in atto pubblico, la cartella clinica redatta da un medico ospedaliero ha natura di atto pubblico e deve contenere una rappresentazione veritiera e completa degli eventi clinici.

Non è sufficiente un rinvio implicito ad altri atti (es. cartella anestesiologica), specie quando le circostanze omesse hanno inciso in modo determinante sull’esito dell’intervento.

La mancanza di interesse diretto a occultare l’accaduto non esclude il dolo generico richiesto per il reato.